Ieri, 1° luglio, il Consiglio Comunale di Torino ha votato e approvato una mozione presentata da Laura Onofri e Lucia Centillo sulla garanzia di applicazione della Legge 22 maggio 1978, n. 194: norme sulla tutela sociale della Maternità e sulla Interruzione Volontaria della Gravidanza.
Sappiamo bene quanto il problema dell'obiezione di coscienza incida sulla garanzia dell'applicazione della Legge 194, anche se fortunatamente nella nostra Regione e ancor più nella nostra Città, le percentuali dei medici e del personale obiettore sono ancora contenuti, rispetto al panorama nazionale.
Abbiamo però voluto, con questa mozione, invitare la nuova Giunta Regionale, appena insediata, a farsi carico di questo tema, emanando atti che garantiscano la piena attuazione della legge senza creare difficoltà e disservizi alle donne che intendono praticara l'interruzione di gravidanza tutelando, altresì, le professionalità del personale non obiettore da non relegare esclusivamente ai servizi di IVG .Siamo contente del risultato ottenuto, che non era scontato, e che è arrivato dopo un ampio dibattito nel Consiglio Comunale di ieri. Ecco il testo della mozione:
Il Consiglio Comunale di Torino,
premesso che:
- in Italia, a fronte del frequente esercizio del diritto all’obiezione di coscienza da parte dei medici, sempre meno è garantito quello delle donne ad interrompere la gravidanza nei tempi e nelle modalità previste dalla legge 194/78. I dati ufficiali sulle percentuali di medici obiettori e sulla difficoltà degli enti ospedalieri a garantire il servizio di interruzione di gravidanza sono chiari e a questo disservizio va posto con urgenza rimedio, anche a seguito dei dati emersi dall’ultima relazione al Parlamento sull’applicazione della legge 194/78;
- la legge 194/78, a 35 anni di distanza dalla sua promulgazione, sta dimostrando la sua validità e attualità, nella valorizzazione della genitorialità consapevole e nella sensibile diminuzione del ricorso all’IVG, obiettivi che furono alla base della genesi della legge stessa;
- la legge 194/78 prevede che il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie può sollevare obiezione di coscienza ex art. 9 nei limiti di quanto stabilito e che l’obiezione di coscienza non possa essere sollevata quando le circostanze del caso concreto siano urgenti e non consentano rinvii (art. 9 comma 5),
considerato che:
le Regioni devono controllare e garantire l’attuazione della legge anche attraverso la mobilità del personale (art. 9 comma 4),
di emanare atti che, nell’ambito delle competenze proprie delle Regioni stesse, garantiscano la piena attuazione e funzionamento della legge 194/78
impegna il Sindaco e la Giunta:
a trasmettere la presente risoluzione al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente del Consiglio Regionale della Regione Piemonte.
nella foto Laura Onofri
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